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Soccorso Istruttorio: quando si applica anche per l’offerta tecnica?

lentepubblica.it • 13 Maggio 2021

soccorso-istruttorio-offerta-tecnicaA pronunciarsi nel merito è una recente Sentenza del Consiglio di Stato: Sez. V, 06/ 05/ 2021, n. 3539.


Soccorso Istruttorio: quando si applica anche per l’offerta tecnica?

Secondo la ricorrente, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, le sarebbe spettato un punteggio più alto di quello assegnatole dalla commissione giudicatrice, avendo proposto cinque brand diversi per ciascuna delle tipologie di switch e così incrementando il requisito minimo di tre brand previsto dal capitolato tecnico.

Soccorso Istruttorio per l’offerta tecnica

Come noto, il soccorso istruttorio è previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in questi termini:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”

I giudici amministrativi ritengono che le carenze informative non erano dovute a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale. Quanto, piuttosto, ad un manifesto errore di compilazione della documentazione.

Non v’era ragione alcuna che potesse spiegare altrimenti la scelta del concorrente di fornire tutte le informazioni per quattro dei cinque brand offerti – da correggere al solo fine di completamento dell’offerta su di un singolo punto, senza incorrere nella violazione della par condicio tra i concorrenti.

All’esito di tale chiarimento, la stazione appaltante avrebbe potuto procedere con ogni sua valutazione.

Pertanto, la mancata compilazione della “tabella di fornitura” era stata conseguenza di un mero errore materiale, la cui correzione, secondo la giurisprudenza euro-unitaria va consentita all’operatore non potendo seguirne alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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